Un acquirente compra un appartamento con gravi irregolarità urbanistiche, tanto da essere un bene diverso da quello promesso. Successivamente, rivende l'immobile a terzi. I venditori sostengono che la rivendita impedisca di chiedere la risoluzione del contratto per vizi. La Corte di Cassazione interviene per chiarire un principio fondamentale: la rivendita del bene difettoso non comporta automaticamente la perdita del diritto alla risoluzione. Per negare questa tutela, deve essere provato che l'acquirente, con la rivendita, abbia voluto in modo inequivocabile accettare il bene nonostante i difetti. Data la complessità della questione, la Corte ha rinviato la decisione finale a una udienza pubblica.
Continua »