Una società citata in giudizio per un finanziamento auto non pagato si è trovata al centro di una complessa vicenda processuale. Il caso, giunto in Cassazione, ha offerto l'occasione per chiarire un punto cruciale della procedura civile: la decorrenza dei termini in caso di interruzione automatica del processo per morte del difensore. La Corte ha stabilito che, a differenza delle interruzioni non automatiche, il termine trimestrale per la riassunzione decorre non dalla conoscenza di fatto dell'evento, ma dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara formalmente l'interruzione. La sentenza ha anche affrontato le conseguenze dell'appello proposto solo da alcuni condebitori solidali, confermando che la sentenza passa in giudicato per chi non impugna.
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