Un cointestatario superstite di diversi buoni fruttiferi cointestati, contenenti la clausola di 'pari facoltà di rimborso', ha richiesto il pagamento integrale dopo il decesso degli altri titolari. La società emittente si è opposta, esigendo le firme degli eredi. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società, stabilendo che la clausola 'pari facoltà di rimborso' autorizza ogni singolo cointestatario a riscuotere l'intera somma in autonomia, senza necessità del consenso o della firma degli eredi del contitolare defunto.
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