La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2633/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in un caso di tassazione per enunciazione. L'Agenzia voleva tassare un contratto di prestazione professionale menzionato in un decreto ingiuntivo. La Corte ha confermato che, per applicare l'imposta, l'atto enunciato deve essere identificabile con certezza dal solo contenuto dell'atto registrato, senza indagini esterne. La valutazione del giudice di merito su questo punto è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
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