L'Agenzia delle Dogane ha contestato a una società di spedizioni l'indebita applicazione del meccanismo del reverse charge per l'importazione di telefoni cellulari, richiedendo il pagamento dell'IVA. La Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la responsabilità dello spedizioniere per l'IVA all'importazione, ritenendola non rientrante nei diritti di confine. L'Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che lo spedizioniere, quale rappresentante indiretto, risponda solidalmente dell'imposta non versata. La Suprema Corte, rilevando la particolare importanza della questione di diritto sulla responsabilità solidale dello spedizioniere, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza della Sezione Tributaria per una decisione approfondita.
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