Un soggetto, detenuto ininterrottamente dal 2012, ha contestato la valutazione di attuale pericolosità sociale su cui si fondava una misura di prevenzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affermando che il comportamento regolare in carcere, anche in regime di 41-bis, non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità sociale, confermando così la decisione della Corte d'Appello.
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