La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi contro una misura di sorveglianza speciale e una confisca di prevenzione. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'attualità della pericolosità sociale del proposto, basandosi su una condanna definitiva e su nuove prove. Ha inoltre ribadito che il terzo intestatario fittizio di un bene non può contestare i presupposti della misura, ma solo la propria titolarità effettiva.
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