Una cooperativa sociale ha proposto ricorso in Cassazione contestando la liquidazione delle spese legali seguita a un'opposizione esecutiva. Tuttavia, prima della notifica del ricorso, la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il mandato ai difensori era stato conferito dall'ex legale rappresentante, ormai privo di poteri. La legittimazione processuale, a seguito dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa, spetta infatti esclusivamente agli organi della procedura concorsuale.
Continua »