Un contribuente, socio di una S.r.l., impugna un avviso di accertamento per utili extra-contabili. Dopo la sconfitta in appello, chiede la revocazione per un presunto errore di fatto revocatorio, ma la richiesta viene respinta. La Cassazione dichiara inammissibile il successivo ricorso, chiarendo che l'errore di fatto non può consistere in una nuova valutazione delle prove o in un errore di giudizio, ribadendo i rigidi limiti di questa impugnazione straordinaria.
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