La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'imposta di registro, la corretta interpretazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986, alla luce delle recenti modifiche legislative, impone di valutare l'atto unicamente sulla base del suo contenuto testuale. È escluso il ricorso a elementi extratestuali o ad atti collegati per riqualificare un'operazione. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate aveva illegittimamente riqualificato una serie di cessioni di quote societarie in una cessione di ramo d'azienda, ma la Corte ha annullato l'avviso di liquidazione, confermando la natura retroattiva e vincolante della nuova norma.
Continua »