La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in cassazione proposto contro una sentenza di concordato in appello. Il ricorso era basato sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva non prevista dall'accordo. La Corte ha ribadito che l'impugnazione è consentita solo per vizi relativi alla formazione dell'accordo stesso, non per elementi estranei ad esso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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