La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11725/2024, ha ribadito l'importanza della forma scritta per l'apertura di credito. Nel caso esaminato, due correntisti avevano citato in giudizio una banca per la restituzione di somme relative a interessi anatocistici e commissioni. Le loro domande sono state respinte perché non hanno provato l'esistenza di un contratto di fido scritto. Di conseguenza, i versamenti sul conto scoperto sono stati considerati solutori, portando alla prescrizione delle pretese più datate. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità in presenza di una 'doppia conforme' e la necessità di autosufficienza dei motivi di ricorso.
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