La Corte di Cassazione chiarisce che una istanza di autotutela presentata dal contribuente non sospende i termini per l'impugnazione di un avviso di accertamento. L'ordinanza analizza il caso di un ricorso giudicato tardivo, in cui il contribuente sosteneva che la sua istanza dovesse essere qualificata come richiesta di accertamento con adesione, l'unica idonea a sospendere i termini. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che la qualificazione dell'istanza è un accertamento di fatto di competenza del giudice di merito e che l'istanza di autotutela, per sua natura, non interrompe né sospende il termine perentorio di 60 giorni per adire il giudice tributario.
Continua »