Un soggetto, condannato con due distinte sentenze di patteggiamento, ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra i reati in fase esecutiva. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21971/2023, ha dichiarato l'originaria richiesta inammissibile, annullando il provvedimento del giudice di primo grado. La Corte ha stabilito che per la continuazione reato patteggiato è indispensabile una richiesta congiunta e concordata con il Pubblico Ministero, come previsto dalla procedura speciale, non essendo sufficiente un'istanza unilaterale del condannato.
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