Un consulente e socio di una grande società di advisory ha richiesto il rimborso dell'IRAP, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo un principio chiave: l'utilizzo della struttura organizzativa della società, anche in qualità di socio, non integra il presupposto impositivo dell'IRAP. Per essere soggetti a tassazione, il professionista deve essere titolare e responsabile di una propria struttura, non semplicemente inserito in quella altrui. Di conseguenza, la Corte ha annullato il diniego di rimborso dell'imposta.
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