La Corte di Cassazione ha revocato una propria precedente ordinanza a causa di un errore di fatto revocatorio. Inizialmente, aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria per la mancata prova della notifica all'avversario. Tuttavia, l'Ente ha dimostrato, tramite la richiesta di revocazione, che la prova era stata ritualmente depositata in cancelleria ma era stata erroneamente non considerata dal Collegio. Accertato l'errore, la Corte ha riesaminato il caso nel merito, accogliendo il ricorso dell'Agenzia e cassando la sentenza del giudice tributario di secondo grado. Quest'ultimo aveva illegittimamente riqualificato d'ufficio la natura giuridica dell'operazione contestata, violando i limiti dell'oggetto del contendere (thema decidendum).
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