Un avvocato, difensore d'ufficio, ha impugnato un'ordinanza della Corte d'Appello che, pur liquidando il compenso, aveva omesso il rimborso spese forfettarie del 15%. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, stabilendo che tale rimborso è un diritto accessorio che spetta automaticamente per legge. La stessa ordinanza impugnata, pur senza menzionarlo, costituisce titolo sufficiente per pretenderne il pagamento, rendendo superfluo il ricorso.
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