Un commercialista ha richiesto il rimborso IRAP per gli anni dal 2003 al 2009, sostenendo di non avere un'autonoma organizzazione. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, evidenziando la presenza di tirocinanti pagati con compensi elevati. Dopo un primo rinvio della Cassazione, i giudici di merito hanno stabilito che i tirocinanti, svolgendo compiti in modo autonomo a causa dei troppi impegni del professionista, hanno incrementato la produttività dello studio. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando definitivamente il ricorso del professionista. Di conseguenza, il rimborso IRAP è stato negato perché la struttura dello studio superava la semplice attività personale del lavoratore autonomo.
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