La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26084/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di demansionamento nel pubblico impiego. Il caso riguardava alcuni assistenti museali che lamentavano di svolgere prevalentemente mansioni inferiori rispetto al loro profilo di assunzione. La Corte ha chiarito che, a differenza del settore privato, nel pubblico impiego il datore di lavoro può legittimamente assegnare al dipendente qualsiasi mansione ricompresa nella medesima area di inquadramento contrattuale, anche se afferente a un profilo professionale inferiore. Questa flessibilità, prevista dalla contrattazione collettiva e dall'art. 52 del D.Lgs. 165/2001, è finalizzata a garantire l'efficienza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Di conseguenza, il ricorso dell'Ente ministeriale è stato accolto, ribaltando le decisioni dei giudici di merito.
Continua »