Il caso riguarda un cittadino accusato di aver violato un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità del provvedimento per l'errata indicazione della sua dimora abituale. La Corte di Cassazione ha chiarito che, per la normativa applicabile all'epoca dei fatti (precedente alle modifiche del Decreto Caivano), il provvedimento deve contenere l'ordine di allontanamento e l'indicazione del rientro nel comune di residenza. Nel caso specifico, il provvedimento indicava correttamente la residenza anagrafica del destinatario, non smentita da prove contrarie. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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