Un contribuente chiede la cancellazione di un fermo amministrativo e di un'ipoteca iscritti dall'Agente della Riscossione, oltre al risarcimento dei danni. La richiesta si basa sul fatto che le cartelle esattoriali a fondamento di tali misure erano già state annullate con sentenze definitive. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilisce un principio fondamentale: la domanda di risarcimento danni da riscossione illegittima non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, ma a quella del giudice ordinario. La causa, infatti, non riguarda più la validità del tributo, ma un comportamento illecito dell'ente che ha agito pur in assenza di un titolo valido, causando un danno ingiusto al cittadino.
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