La Corte di Cassazione ha concesso l'esenzione IRAP a un professionista, socio di una grande società di consulenza, che aveva chiesto il rimborso dell'imposta versata. Il professionista svolgeva la sua attività esclusivamente per la società, utilizzando la struttura organizzativa di quest'ultima. I giudici hanno stabilito che, per essere soggetti a IRAP, non basta avvalersi di una struttura complessa, ma è necessario che tale struttura sia 'autonoma', cioè faccia capo direttamente al professionista e sia sotto la sua responsabilità. Poiché l'organizzazione era della società e non del singolo, il presupposto per l'imposta non sussiste. Di conseguenza, il professionista ha ottenuto la vittoria e il diritto al rimborso.
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