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Art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995

8 provvedimenti

Prescrizione Contributi INPS: L’omissione non è sempre occultamento doloso
L'INPS ha impugnato una sentenza che dichiarava prescritti i contributi previdenziali dovuti da un Lavoratore autonomo per il 2011, iscritto alla Gestione Separata. L'Istituto sosteneva che la mancata compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che l'omissione del "Quadro RR" non implica automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo, specialmente se il Lavoratore aveva comunque dichiarato i propri introiti. Pertanto, la prescrizione contributi INPS è stata confermata.
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Prescrizione Contributi INPS: Omissione Quadro RR non è occultamento doloso
L'INPS ha richiesto a una professionista il pagamento di contributi per l'anno 2011, sostenendo che l'omessa compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, impedendo la Prescrizione contributi INPS. La Corte d'Appello aveva respinto la pretesa dell'INPS, confermando la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, ribadendo che la semplice mancata compilazione del "Quadro RR" non configura automaticamente un occultamento doloso. I giudici hanno ritenuto che la professionista avesse presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi, denunciando i propri introiti, e che non vi fosse un impedimento insormontabile per l'INPS di esercitare il proprio diritto.
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Prescrizione Contributi INPS: L’Omissione non è Occultamento Doloso
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di **prescrizione contributi INPS** per un lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata. L'Istituto di Previdenza aveva richiesto il pagamento di contributi del 2007, ma il credito era stato dichiarato prescritto dalla Corte d'Appello, essendo trascorsi più di cinque anni dalla scadenza. L'Istituto ha sostenuto che l'omessa compilazione del "Quadro RR" nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso, sospendendo la prescrizione. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito che la semplice omissione non equivale automaticamente a occultamento doloso. Il ricorso dell'Istituto è stato dichiarato inammissibile, confermando la prescrizione e la vittoria del lavoratore.
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Prescrizione contributi INPS: Quadro RR omesso non è occultamento doloso
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della Prescrizione contributi INPS per i professionisti. Una professionista, non iscritta alla Cassa forense, aveva omesso di compilare il 'Quadro RR' nella dichiarazione dei redditi. L'Istituto di Previdenza riteneva tale omissione un occultamento doloso, che avrebbe sospeso la prescrizione dei contributi. La Corte Suprema ha invece stabilito che la mancata compilazione del Quadro RR non costituisce automaticamente occultamento doloso se i redditi sono stati comunque dichiarati. Ha quindi confermato la prescrizione dei contributi per gli anni contestati, dichiarando inammissibile il ricorso dell'Istituto.
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Prescrizione dei contributi: INPS perde contro il commercialista
Un libero professionista ha contestato un avviso di addebito dell'INPS per il pagamento di contributi omessi alla Gestione Separata per l'anno 2012, eccependo la prescrizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore autonomo, stabilendo che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la mancata compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: il caso INPS
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per l'anno 2008. Il lavoratore ha eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali, sostenendo il decorso del termine quinquennale. L'INPS ha ribattuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituiva un occultamento doloso del debito, sospendendo la prescrizione. Inoltre, l'ente ha evidenziato che una proroga statale aveva spostato la scadenza dei pagamenti, rendendo tempestiva la richiesta. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità e l'importanza della questione riguardante la rilevabilità d'ufficio del corretto termine di decorrenza della prescrizione, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, la causa è stata rimessa alla sezione ordinaria per una decisione in pubblica udienza, senza stabilire ancora un vincitore definitivo.
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Prescrizione dei contributi: il Quadro RR vuoto non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di somme a titolo di contributi previdenziali a una professionista per l'anno 2009. La professionista ha eccepito la prescrizione dei contributi, poiché la richiesta è giunta oltre i cinque anni dalla scadenza originaria. L'Ente ha sostenuto che l'omessa compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un doloso occultamento del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione. La Corte di Cassazione, rilevando la necessità di chiarire se il giudice possa individuare d'ufficio la corretta decorrenza del termine considerando i differimenti di legge, ha rimesso la causa alla sezione ordinaria per la decisione in pubblica udienza.
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Prescrizione contributi INPS: la proroga che salva l’ente
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS contro la decisione che dichiarava prescritti i contributi previdenziali dovuti da un libero professionista per l'anno 2008. La Corte ha stabilito che la prescrizione contributi INPS per gli iscritti alla Gestione Separata inizia a decorrere solo dalla scadenza del termine di pagamento, comprensivo di eventuali proroghe o differimenti disposti per legge o tramite decreti governativi (D.P.C.M.). Nel caso di specie, il termine era stato differito al 6 luglio 2009 per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Questo rinvio si applica oggettivamente a tutti i professionisti che svolgono un'attività per la quale sono previsti tali studi, indipendentemente dalla loro concreta situazione fiscale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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