L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di liquidazione contro una Società Agricola e i venditori di un magazzino. L'atto rettificava il valore del bene e negava le agevolazioni fiscali per le pertinenze agricole, poiché il terreno principale apparteneva a terzi. I giudici di merito hanno annullato l'intero atto a causa di un errore di calcolo sul valore dell'immobile, ritenendo assorbita la questione delle agevolazioni. La Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che l'errore su una singola contestazione non comporta l'annullamento totale dell'atto impositivo se le altre pretese sono autonome. Il processo tributario è infatti un giudizio di impugnazione-merito: il giudice deve valutare la fondatezza di ogni singola contestazione. Pertanto, la Suprema Corte ha sancito il principio dell'annullamento parziale dell'atto tributario, rinviando la causa per l'esame sul diritto alle agevolazioni.
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