Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un controllo automatizzato, sostenendo la sua illegittimità per la mancata ricezione di un avviso preventivo e per un vizio nella notifica via PEC. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la cartella di pagamento è legittima se si basa su imposte dichiarate ma non versate, senza che vi siano incertezze. In tal caso, non è necessario un avviso bonario e l'onere di provare il pagamento o l'errore nella dichiarazione spetta al contribuente. Inoltre, la notifica via PEC da un indirizzo non presente nei registri pubblici è valida se non causa un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
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