Un lavoratore chiedeva il pagamento di una indennità chilometrica calcolata secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), più vantaggioso, invece che secondo il Contratto Integrativo Regionale (CIR) applicato dall'azienda. La Corte di Cassazione ha dato ragione al lavoratore. Ha stabilito che il contratto nazionale prevale perché la materia del trasporto degli operai non era stata delegata alla contrattazione regionale. Quest'ultima poteva modificare solo le regole su 'missioni e trasferte', un ambito diverso. L'indennità chilometrica, erogata in modo fisso e continuativo per compensare il disagio di lavorare in luoghi remoti, ha natura retributiva e non di mero rimborso spese. Pertanto, l'azienda è stata condannata a pagare le differenze.
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