La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26930/2024, ha ribadito il principio dell'autonomia dell'obbligazione di chi presta un avallo cambiale. Un garante si era opposto al pagamento di alcune cambiali, sostenendo la nullità del contratto sottostante. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'avallante non può opporre al creditore eccezioni relative al rapporto fondamentale tra debitore principale e creditore. L'obbligazione del garante è autonoma e valida, salvo vizi di forma del titolo, e distinta da quella del debitore principale.
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