L'Agenzia delle Dogane contestava a una società l'applicazione del regime di inversione contabile sull'importazione di ceneri e schiumature di alluminio dalla Svizzera, ritenendo che tali beni non rientrassero tra i rottami metallici esenti da IVA all'importazione secondo la legge italiana. L'amministrazione chiedeva quindi il pagamento dell'imposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane. I giudici hanno stabilito che le ceneri e le schiumature di alluminio sono classificabili come rottami e scarti, e non come semilavorati. Di conseguenza, l'acquisto di tali materiali da un soggetto non residente è pienamente soggetto al regime di inversione contabile, senza che rilevi la specifica classificazione doganale. L'Agenzia delle Dogane perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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