Un professionista chiede il pagamento di una somma sulla base di una scrittura privata. Il debitore si oppone, sostenendo che l'accordo fosse finto (simulato) per mascherare un pagamento 'in nero' per l'acquisto di un'attività commerciale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché la scrittura privata non si limitava a riconoscere il debito ma ne specificava anche la causa (prestazioni professionali), essa assume un **valore confessorio della ricognizione di debito**. Di conseguenza, il debitore non può più contestarla sostenendo la simulazione, ma solo provando un errore di fatto o una violenza subita al momento della firma. Il ricorso del debitore è stato quindi respinto, confermando l'obbligo di pagamento.
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