Una società fornitrice di prodotti medicali, a fronte di gravi ritardi nei pagamenti da parte di un Ente Sanitario pubblico, aveva firmato un accordo transattivo. L'accordo prevedeva il saldo immediato delle fatture in cambio della rinuncia agli interessi moratori maturati. Successivamente, la società ha impugnato l'accordo, ritenendolo nullo perché gravemente iniquo e imposto dalla situazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la rinuncia interessi moratori è valida se frutto di una scelta libera del creditore. Poiché la società aveva l'alternativa di agire in giudizio per il recupero dell'intero credito (capitale e interessi), la sua adesione all'accordo transattivo è stata considerata una libera concessione, rendendo l'accordo pienamente valido. L'Ente Sanitario vince la causa.
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