Un fratello cita in giudizio la sorella per ottenere il trasferimento del 50% della nuda proprietà di un immobile, basandosi su un accordo privato. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, rigetta la domanda. L'ordinanza chiarisce che la corretta qualificazione del contratto è cruciale: l'accordo non era una transazione, mancando una lite da comporre (res litigiosa), né una valida donazione, essendo privo della forma solenne richiesta per legge. Di conseguenza, l'impegno a trasferire l'immobile è stato dichiarato nullo.
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