Un conduttore ha citato in giudizio un'amministrazione pubblica per il canone di locazione, chiedendone una cospicua riduzione. La Corte d'Appello ha concesso una riduzione minima, accogliendo parzialmente la domanda, ma ha compensato le spese legali per reciproca soccombenza. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, specificando che il rigetto della domanda principale e l'accoglimento di quella subordinata configurano una reciproca soccombenza, legittimando la compensazione delle spese processuali.
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