Un comproprietario di un'auto, sanzionato per la circolazione di un veicolo sotto sequestro, si è rivolto alla Cassazione. La Corte ha stabilito che la responsabilità solidale del proprietario, prevista dal Codice della Strada, sussiste anche se non è il custode designato. La sanzione è legittima, poiché la norma sulla responsabilità del proprietario (art. 196 CdS) e quella sulla custodia del veicolo (art. 213 CdS) hanno finalità diverse e non sono in rapporto di specialità. È stato però annullato l'obbligo di pagare le spese legali alla controparte, risultata vittoriosa ma contumace.
Continua »