Un amministratore societario, indagato per riciclaggio a San Marino, ha subìto il sequestro preventivo di somme di denaro in Italia su richiesta dell'autorità estera. Il Giudice per le indagini preliminari ha concesso la misura applicando un vecchio trattato bilaterale del 1939. L'indagato ha contestato la mancata notifica del provvedimento straniero e le modalità di trasmissione della richiesta. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica del decreto estero non è obbligatoria. Tuttavia, ha accolto il ricorso sulle modalità di trasmissione. La trasmissione diretta tra autorità giudiziarie è valida solo in casi di urgenza, secondo la Convenzione di Varsavia del 2005, che prevale sul vecchio trattato. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando al giudice di merito per verificare la regolarità della trasmissione.
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