La Corte di Cassazione ha chiarito la portata della responsabilità per associazione non riconosciuta. Un direttore di un'associazione aveva firmato due contratti di finanziamento con una banca. Quando l'ente è diventato insolvente, la banca ha chiesto il pagamento direttamente al direttore. La Corte ha stabilito che la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 del codice civile, non dipende dalla carica formale ricoperta, ma dall'aver svolto l'attività negoziale concreta che ha generato il debito. Avendo richiesto e firmato i finanziamenti, il direttore è stato ritenuto personalmente responsabile. La sua difesa, basata sul fatto di essere un semplice esecutore, è stata respinta. Chi agisce e crea l'obbligazione, risponde con il proprio patrimonio.
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