La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sospensione del processo, chiarendo un punto fondamentale di procedura civile. Il caso riguardava un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo, sospeso da un tribunale in attesa della definizione di un'altra causa pendente in appello. La Corte ha stabilito che il giudice di merito ha errato nell'applicare l'art. 295 c.p.c. (sospensione necessaria), poiché la norma corretta da utilizzare in presenza di una sentenza non ancora definitiva è l'art. 337, comma 2, c.p.c. (sospensione facoltativa). Questa pronuncia riafferma la distinzione tra i due tipi di sospensione del processo e le loro diverse condizioni di applicabilità.
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