Un fideiussore si oppone a un decreto ingiuntivo di una banca, disconoscendo le proprie firme su una fideiussione omnibus e una specifica. Il Tribunale di Milano, basandosi su una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) grafologica che ha confermato l'autenticità delle sottoscrizioni, ha rigettato l'opposizione. La sentenza ha inoltre respinto le eccezioni del garante relative all'obbligo della banca di agire prima contro il debitore principale, alla presunta concessione abusiva di credito e alla decadenza dall'azione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento e alle spese legali.
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