In una causa tra una società e un istituto di credito, la Corte di Cassazione affronta due temi cruciali: il consenso produzione documenti in sede di CTU e l'onere della prova. La Corte chiarisce che il consenso alla produzione di documenti non depositati ritualmente deve provenire dalla parte o dal suo difensore, essendo irrilevante il silenzio o l'assenso del consulente tecnico di parte (CTP), che ha un ruolo puramente tecnico. Inoltre, in caso di domande contrapposte e documentazione incompleta, la Corte conferma che il rischio della mancata prova grava su chi agisce, potendo portare all'applicazione del criterio del "saldo zero" a sfavore della banca se non produce tutti gli estratti conto.
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