Una società ambientale ha ricevuto una sanzione trasporto rifiuti da un Ente Pubblico per presunte irregolarità documentali. Il formulario indicava due diverse provenienze per i rifiuti: scarti tessili e detriti da un cantiere. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della sanzione, stabilendo che l'Ente non ha fornito la prova decisiva dell'effettivo trasporto dei rifiuti contestati. I giudici hanno ritenuto che le sole indicazioni sul formulario, in assenza di altri elementi certi, non fossero sufficienti a dimostrare l'illecito. L'Azienda ha quindi vinto la causa, poiché la violazione non è stata provata.
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