La Corte di Cassazione ha stabilito che i servizi di assistenza diretta, come il soccorso stradale, forniti da una compagnia assicuratrice nell'ambito di un contratto di riassicurazione, costituiscono un'operazione unica e indivisibile con quest'ultima. Di conseguenza, beneficiano dell'esenzione IVA assicurazioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria. La Corte ha distinto questo caso da quelli relativi alla mera liquidazione di sinistri da parte di soggetti terzi, sottolineando che qui la prestazione di assistenza è l'essenza stessa della copertura assicurativa fornita.
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