Una disputa sulla titolarità di una polizza vita giunge in Cassazione. L'Ex Marito, assicurato e pagatore dei premi, rivendica il capitale alla scadenza del contratto 'caso vita'. L'Ex Moglie, originariamente indicata come beneficiaria solo in caso di morte, pretende la somma sostenendo di essere stata nominata beneficiaria generale dalla società contraente. I giudici di merito danno ragione all'Ex Marito, distinguendo nettamente tra l'indennizzo per sopravvivenza e quello per morte. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso dell'Ex Moglie per difetto di autosufficienza e per non aver contestato la distinzione fondamentale tra le due coperture. L'Ex Marito ottiene definitivamente lo svincolo dei fondi sequestrati, mentre l'Ex Moglie viene condannata a pagare le spese processuali.
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