Un imputato, condannato per resistenza a pubblico ufficiale, si era visto confermare in appello la pena a 6 mesi con sospensione condizionale. Successivamente, la stessa Corte d'Appello revocava la sospensione tramite procedura di correzione d'errore materiale. La Corte di Cassazione ha annullato tale revoca, stabilendo che la revoca pena sospesa, se concessa per errore nel dispositivo della sentenza, costituisce un errore concettuale e non materiale. Pertanto, può essere rimossa solo tramite un'impugnazione ordinaria (es. ricorso del P.M.) e non con una procedura semplificata che modifichi la decisione in senso sfavorevole all'imputato.
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