Un Ente Locale ha impugnato una decisione che lo condannava al pagamento di onorari legali, lamentando un illegittimo frazionamento del credito. La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto il ricorso, stabilendo che la presenza di distinti incarichi professionali giustifica azioni legali separate. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla duplicazione dei compensi per le fasi cautelari, precisando che queste sono accessorie al giudizio principale e non possono essere liquidate autonomamente. La sentenza è stata cassata con rinvio per la rideterminazione delle somme.
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