Un uomo si oppone alla sua consegna temporanea a uno Stato estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo, lamentando l'incompatibilità di un giudice e l'illegittima modifica dei termini di consegna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, specificando che l'incompatibilità è motivo di ricusazione e non di nullità, e che Eurojust può legittimamente facilitare l'accordo sulle modalità della consegna, confermando la validità della procedura di cooperazione giudiziaria.
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