La Cassazione ha stabilito che le prove fiscali estere, acquisite tramite rogatoria in un procedimento penale, sono legittimamente utilizzabili per l'accertamento fiscale. La 'clausola di specialità' non impedisce l'uso dei documenti nel processo tributario, che ha natura diversa da quello penale. La mancata contestazione dell'esistenza di capitali in paradisi fiscali costituisce una presunzione grave a carico del contribuente.
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