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Art. 191 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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104 provvedimenti

Altri anni per Art. 191 Codice di Procedura Penale

Registrazione fonografica come prova: audio valido contro clan
L'Indagato ha proposto ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato da metodo mafioso. La difesa contestava l'uso delle dichiarazioni della Persona Offesa e di una registrazione del colloquio in ospedale effettuata dalla polizia con uno smartphone. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che la registrazione fonografica come prova documentale è pienamente legittima se effettuata da un soggetto che partecipa alla conversazione, non configurando un'intercettazione ambientale abusiva. Inoltre, le dichiarazioni della vittima sono utilizzabili anche se prive degli avvertimenti previsti per gli indagati, poiché sentita come persona offesa. L'Indagato perde il ricorso, resta in carcere e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Intestazione fittizia di beni: il confine tra mafia e impresa
La Corte di Cassazione ha affrontato un complesso caso di criminalità organizzata, concentrandosi in particolare sul reato di intestazione fittizia di beni e sulla confisca di intere aziende. Diversi imputati avevano proposto ricorso contro la condanna per associazione mafiosa ed estorsione. La Suprema Corte ha accolto parzialmente i ricorsi riguardanti il trasferimento fraudolento di valori, annullando le condanne con rinvio. I giudici hanno stabilito che, per configurare il reato, è indispensabile dimostrare il dolo specifico, ossia la reale intenzione di eludere le misure di prevenzione patrimoniale, e la provenienza illecita delle risorse economiche utilizzate. Anche le confische di alcune attività commerciali sono state annullate, poiché mancava la prova di una totale sovrapposizione tra l'attività d'impresa e la consorteria criminale.
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Truffa aggravata: condannato il dipendente che elude il badge
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico condannato per il reato di truffa aggravata e continuata. Il lavoratore si allontanava ingiustificatamente dal posto di lavoro senza registrare le uscite con il badge, sostenendo di svolgere mansioni esterne come fotografo. La difesa ha contestato l'utilizzabilità delle videoregistrazioni e delle relazioni di servizio della polizia giudiziaria. I giudici hanno stabilito che le relazioni di servizio che descrivono luoghi o attività soggette a mutamento costituiscono atti irripetibili e sono pienamente utilizzabili. Inoltre, l'eventuale inutilizzabilità di una prova non rileva se le altre prove (testimonianze) sono sufficienti a confermare la colpevolezza (cosiddetta prova di resistenza). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Furto di energia elettrica: condannato chi usa l’allaccio altrui
Un condomino è stato condannato per il reato di furto di energia elettrica aggravato. Aveva collegato abusivamente i suoi due garage al contatore del vicino di casa. La scoperta è avvenuta per caso, quando la moglie del vicino ha staccato la corrente e anche i garage del condomino sono rimasti al buio. Un elettricista privato ha poi accertato l'allaccio abusivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino, stabilendo che le prove raccolte da privati sono pienamente valide nel processo penale. Inoltre, chi beneficia consapevolmente dell'elettricità sottratta risponde di furto aggravato, anche se l'allaccio materiale è stato eseguito da un'altra persona. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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