Un cittadino ha contestato un'esecuzione forzata presentando una querela di falso, sostenendo che la firma sulla notifica dell'avviso di vendita non fosse sua. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale: nell'ambito di una querela di falso, l'onere della prova grava interamente su chi contesta l'autenticità del documento. Poiché l'attore non è riuscito a dimostrare in modo inequivocabile la falsità della sottoscrizione, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha sottolineato che l'insufficienza o l'incertezza della prova va a svantaggio di chi ha avviato l'azione legale.
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