Un automobilista subisce il furto della propria vettura, fabbricata nel 2004 ma immatricolata nel 2012, quando era già fuori produzione. L'assicurato richiede l'applicazione della clausola valore a nuovo basandosi sul prezzo di un modello più recente e costoso in commercio al momento dell'immatricolazione. La compagnia liquida invece un indennizzo inferiore, basato sul valore effettivo del modello del 2004. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'automobilista, stabilendo che la clausola valore a nuovo non può derogare al principio indennitario per consentire un ingiusto arricchimento. La polizza in esame non è una polizza stimata, e l'indennizzo deve corrispondere al valore reale del modello specifico dell'assicurato al momento del sinistro, non a versioni successive e diverse.
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