A seguito di un'alluvione, una società di gestione di un porto turistico chiede all'assicurazione il rimborso per i costi di ripulitura dei fondali. L'assicurazione nega il pagamento, sostenendo che il fondale non rientri tra i beni coperti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9264/2023, ha dato ragione alla società. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: in presenza di clausole contrattuali ambigue, l'interpretazione deve favorire l'assicurato. Di conseguenza, la polizza doveva includere la copertura assicurativa del fondale marino, non essendo questo esplicitamente escluso. L'assicurazione è stata quindi condannata a pagare l'indennizzo.
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