Un conduttore stipula una polizza per danni all'immobile locato. A seguito di un incendio, il proprietario agisce per l'indennizzo, ma l'assicurazione eccepisce una clausola che riserva l'azione legale al solo conduttore (contraente). La Cassazione interviene, dichiarando nulla tale clausola. La Corte stabilisce che nell'assicurazione per conto altrui, il diritto di agire per l'indennizzo spetta all'assicurato (titolare dell'interesse protetto) e non può essere escluso contrattualmente, poiché ciò snaturerebbe la funzione stessa del contratto assicurativo.
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